Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.